Agevolazioni Fiscali
Sostituire la caldaia con un modello più efficiente o con una pompa di calore e/o installare il solare termico sono tutti interventi che ti consentono di ridurre i costi della bolletta ed anche di beneficiare di agevolazioni fiscali o incentivi.
Fino al 31 dicembre 2016, infatti, puoi scegliere tra ben tre possibili soluzioni (alternative fra loro):
- DETRAZIONE 50% IRPEF per ristrutturazioni edilizie e interventi finalizzati al risparmio energetico in immobili residenziali esistenti
- DETRAZIONE 65% IRPEF – IRES per le riqualificazioni energetiche degli edifici esistenti
- CONTO ENERGIA TERMICO per l’efficienza energetica e l’uso delle fonti rinnovabili negli edifici esistenti
IMPORTANTE!
I privati possono godere di un ulteriore beneficio fiscale: l’IVA agevolata al 10%.
Questo ulteriore sgravio, abbinabile alle agevolazioni di cui sopra, può riguardare diverse tipologie di interventi effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata e relative pertinenze. Per approfondimenti al riguardo vai all’apposita sezione!
DETRAZIONE 50% IRPEF per ristrutturazioni edilizie e interventi finalizzati al risparmio energetico in immobili residenziali esistenti
VALIDITÀ: fino al 31 dicembre 2016.
N.B. Dal 1° gennaio 2017 (salvo proroghe) la detrazione tornerà all’aliquota del 36% ed al tetto di spesa detraibile pari a 48.000 euro.
Questa detrazione – di cui possono beneficiare le persone fisiche (privati e condomini, soggetti IRPEF) – è applicabile non solo alle manutenzioni ordinarie/straordinarie o alle ristrutturazioni, ma anche alla realizzazione di “opere finalizzate al risparmio energetico” come, ad esempio, la sostituzione del vecchio generatore con una caldaia convenzionale ad “alto rendimento”, nonché per l’adeguamento degli impianti gas esistenti.
Resta confermata la ripartizione in 10 anni della detrazione ed anche l’iter burocratico; i pagamenti delle spese relative all’intervento devono essere effettuati, come sempre, tramite bonifico (bancario o postale).
DETRAZIONE 65% IRPEF e IRES per le riqualificazioni energitiche degli edifici esistenti
VALIDITÀ: fino al 31 dicembre 2016.
N.B. Dal 1° gennaio 2017 (salvo ulteriori proroghe) l’agevolazione sarà sostituita dalla detrazione 36% per le ristrutturazioni edilizie.
La detrazione 65% – di cui possono beneficiare sia i privati che le imprese (soggetti IRPEF o IRES) – si applica a specifici interventi, fra i quali ricordiamo:
la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con caldaia a condensazione o con pompa di calore ad alta efficienza e contestuale messa a punto / equilibratura del sistema di distribuzione la sostituzione di scaldacqua tradizionale con scaldacqua a pompa di calore dedicato alla produzione di acqua calda sanitaria l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda.
Resta confermata la ripartizione in 10 anni della detrazione ed anche l’iter burocratico; i pagamenti delle spese relative all’intervento devono essere effettuati, come sempre,
tramite bonifico (bancario o postale), se i richiedenti sono ‘persone fisiche’.
N.B. Per la trasmissione all’ENEA delle pratiche relative ad interventi di riqualificazione energetica ultimati quest’anno, occorre attendere l’attivazione dell’apposita sezione nel portale.
CONTO TERMICO per l’efficienza energetica e l’uso delle fonti rinnovabili negli edifici esistenti
VALIDITÀ: a partire dal 3 gennaio 2013.
Il CONTO TERMICO di cui al D.M. 28 dicembre 2012 incentiva gli interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, realizzati dai soggetti privati (persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario) e dalla Pubblica Amministrazione in edifici esistenti.
Gli interventi incentivati sono diversificati a seconda dei soggetti beneficiari.
La sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con caldaie a condensazione ricade fra gli interventi per sole PA.
Fra gli interventi per PA e soggetti privati, invece, troviamo:
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di pompe di calore,elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;
sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore, installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling.
Gli incentivi per le varie tipologie di intervento, calcolati seguendo le indicazioni del D.M. 28/12/12, saranno corrisposti in rate annuali costanti per 2 o 5 anni a seconda dell’intervento.
La modalità di accesso all’incentivo è diversificata: per interventi di piccole dimensioni i privati adottano l’accesso diretto – ovvero l’inserimento, entro 60 giorni da fine lavori, della “scheda-domanda” sul ‘Portaltermico’ (procedura attivata il 15 luglio 2013) – mentre per grandi impianti occorre prima iscriversi ad appositi Registri periodicamente aperti sul Portaltermico.
IVA agevolata 10% per interventi edilizi e/o finalizzati al risparmio energetico in immobili residenziali esistenti
VALIDITÀ: permanente.
Quando è possibile fruire dell’IVA agevolata al 10% per gli interventi in edilizia?
La risposta è articolata, dato che in Italia abbiamo diverse tipologie di IVA al 10%.
Tale aliquota, infatti, in edilizia risulta applicabile – seppur in modo diverso – agli interventi di:
– MANUTENZIONE ORDINARIA e STRAORDINARIA,
– RISTRUTTURAZIONE,
effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata e relative pertinenze. È prevista, inoltre, un’aliquota al 10% specifica per i PANNELLI SOLARI (termici e
fotovoltaici).
N.B. L’applicazione dell’IVA ridotta è prevista solo nella fase finale (es. rapporto tra venditore ed utente privato) di commercializzazione dei beni ed è subordinata al rilascio di
una Dichiarazioneda parte dell’acquirente circa la utilizzazione dei beni stessi. L’aliquota 10% è applicabile anche alle relative prestazioni di posa in opera (manodopera) da parte dell’installatore, ovvero il cosiddetto soggetto cedente.
Vediamo nel dettaglio le tre tipologie.
IVA AGEVOLATA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
Trattasi appunto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (di cui all’art. 3, lett. ‘a)’ e ‘b)’ del D.P.R. 380/01), effettuati su fabbricati a prevalente destinazione
abitativa privata e relative pertinenze.
Il riferimento di legge è l’art.7, L.488/99 e successive modificazioni. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono agevolabili solo se realizzati sulle ‘parti comuni’ di edifici condominiali (es. centrale termica), mentre quelli di manutenzione straordinaria (es. sostituzione del generatore di calore) possono riguardare anche le singole unità immobiliari.
Questo tipo di agevolazione, oltre alla prestazione d’opera, può comprendere anche i beni finiti e le materie prime e semilavorate, con limitazioni però per i ‘beni di valore significativo’ (es. caldaie, apparecchiature di condizionamento).
In merito al concetto di ‘bene significativo’ si specifica che in fattura l’aliquota ridotta si applica solo “fino a concorrenza del valore della prestazione”, cioè alla differenza tra l’importo totale dei lavori eseguiti e il valore dei ‘beni significativi’ acquistati.
IVA AGEVOLATA PER RISTRUTTURAZIONE
Gli interventi di restauro/risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, di cui all’art.3, lettere ‘c)’ e ‘d)’ del D.P.R. 380/01, beneficiano dell’IVA al 10% – sia per i beni che per i servizi, senza alcuna distinzione o vincoli particolari riguardo all’acquisto diretto o meno da parte del privato – come previsto dal D.P.R. 633/72.
La legge definisce “ristrutturazione di un impianto termico un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall’impianto termico centralizzato” (rif. D.Lgs. 192/05 e successive modifiche e integrazioni).
N.B. Per l’intervento di ristrutturazione dell’impianto termico è necessaria la redazione della Relazione tecnica di cui all’art. 28 della Legge 10/91 e s.m.i., ovvero del cosiddetto
“progetto Legge 10” da parte del termotecnico, nonché un titolo edilizio abilitativo (per quest’ultimo verificare presso l’Ufficio tecnico del Comune).
IVA AGEVOLATA PER PANNELLI SOLARI (termici e fotovoltaici)
L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 269/E del 2007, ha fornito chiarimenti sull’IVA agevolata applicabile alle vendite di:
“impianti termici ad energia solare, detti anche ‘kit solari’, la cui funzione essenziale è quella di sfruttare al meglio l’irradiazione solare per trasformarla in energia termica”;
“singole parti componenti dei citati kit solari, quali i pannelli solari, i bollitori specifici per tali impianti, le pompe di alimentazione del flusso del liquido termovettore tra pannelli solari e bollitori all’interno dell’impianto”, a condizione che l’acquirente sia o l’impresa che installa/costruisce impianti solari o l’utilizzatore finale.
Quest’ultimo deve rilasciare, al venditore, un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i componenti acquistati saranno utilizzati per la costruzione dell’impianto solare di cui al punto n. 127-quinquies del D.P.R. 633/72.
A completamento di questa panoramica sull’IVA agevolata è opportuno ricordare che, nel caso in cui i componenti e/o impianti citati in questo approfondimento – ovvero caldaie,
impianti di condizionamento, impianti solari, considerati dalla legge ‘beni finiti’ – siano acquistati per la nuova costruzione di una ‘casa di abitazione non di lusso’, risulta applicabile l’IVA al 4%.
I privati possono beneficiare sia delle agevolazioni fiscali (le detrazioni 50 e 65%, in particolare, sono valide fino al 31/12/15) che dell’IVA agevolata al 10% per i casi sopra descritti; un doppio vantaggio da non lasciarsi sfuggire!